IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

  Vista  la  legge  23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina della
attivita'  di  Governo  ed ordinamento della Presidenza del Consiglio
dei Ministri»;
  Vista  la  legge  8 luglio  1998,  n.  230, recante «Nuove norme in
materia di obiezione di coscienza»;
  Vista  la  legge  6 marzo  2001,  n.  64,  recante «Istituzione del
servizio civile nazionale»;
  Visto l'art. 4 del decreto legislativo 5 aprile 2002, n. 77;
  Vista  la legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante «Disposizioni per
la  formazione  del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge
finanziaria 2003)»;
  Visto  l'art.  6  della  legge  6 marzo 2001, n. 64, che demanda al
Presidente del Consiglio dei Ministri la determinazione - con decreto
da  adottarsi  ai  sensi  dell'art.  9,  comma  2-quater, della legge
8 luglio 1998, n. 230 - della consistenza del contingente dei giovani
ammessi al servizio civile, nel periodo transitorio di cui all'art. 4
della medesima legge 6 marzo 2001, n. 64;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
10 agosto  2001,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  229 del
2 ottobre  2001,  recante  la  «Determinazione  del  contingente  dei
giovani  ammessi  al  servizio  civile ai sensi dell'art. 6, comma 1,
della legge 6 marzo 2001, n. 64, e ulteriori disposizioni relative al
rispettivo   trattamento   giuridico  ed  economico  ed  al  connesso
programma di verifiche»;
  Visto   il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri
dell'11 febbraio 2003 concernente, tra l'altro, la determinazione per
l'anno  2003,  del contingente dei giovani ammessi al servizio civile
ai sensi dell'art. 6, comma 1, della legge n. 64 del 2001;
  Visto  il  decreto  del  Presidente  del Consiglio dei Ministri del
17 luglio  2003 concernente «Disciplina del contingente dei volontari
da avviare all'estero e delle iniziative di servizio civile nazionale
in   occasione   del  semestre  di  presidenza  italiana  dell'Unione
europea»;
  Visto  il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data
9 agosto  2001  con  il  quale  il  Ministro  per  i  rapporti con il
Parlamento  e'  stato  delegato  ad esercitare i poteri attribuiti al
Presidente  del  Consiglio dei Ministri dalle leggi 8 luglio 1998, n.
230, e 6 marzo 2001, n. 64;
  Considerato che, alla data odierna, sono stati pubblicati due bandi
di  selezione per l'anno 2003 rispettivamente per 10.929 e per 16.727
volontari,  e  che  a  seguito  del  primo  sono stati effettivamente
avviati al servizio civile 9.160 giovani, con un livello di copertura
pari a circa l'84%;
  Ritenuto   necessario,   pertanto,   aumentare   nei  limiti  delle
disponibilita' finanziarie del Fondo nazionale per il servizio civile
il contingente dei volontari da impiegare in Italia;
                              Decreta:
  Il  contingente  dei giovani da impiegare in Italia per l'anno 2003
in  attivita'  di servizio civile nazionale, individuato dall'art. 6,
comma  1,  del  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
11 febbraio 2003, e' elevato da 15.000 a 20.000 unita'.
    Roma, 24 settembre 2003
                                         p. Il Presidente: Giovanardi

Registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 2003

Ministeri  istituzionali  -  Presidenza  del  Consiglio dei Ministri,
registro n. 12, foglio n. 232